Il DM 28.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.1.2019 n. 5, modificando l’art. 6 del DM 17.6.2014, ha stabilito le nuove modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare, il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.
L’ammontare dell’imposta dovuta sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale, con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Trascorsi 120 giorni e omesso il pagamento dell’imposta di bollo, sarà applicata una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura irregolare, di importo pari al doppio e fino al quintuplo dell’imposta di bollo omessa.
In una prima fase, il calcolo dell’imposta avverrà mediante procedure automatizzate, tenendo conto dei dati presenti nel campo “Dati bollo” della fattura elettronica e, verosimilmente, non verrà eseguita alcuna verifica sulla correttezza di questi ultimi mediante l’incrocio con le informazioni relative alla “natura” dell’operazione.
I soggetti esclusi dall’emissione della fattura elettronica per espressa previsione normativa potranno continuare ad assolvere l’imposta di bollo applicando il contrassegno oppure in maniera virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la fattura sia predisposta in formato PDF e trasmessa elettronicamente, l’emittente dovrà provvedere a:
- indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale in possesso dell’emittente – numero identificativo ….” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre sul proprio originale);
- stampare il proprio originale in formato cartaceo, apporvi il contrassegno e conservarlo.
Anche in questo caso, l’omissione della marca da bollo o l’apposizione di un contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura determina l’applicazione di una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura irregolare, che va dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa.
La regolarizzazione può essere eseguita esclusivamente presso gli Uffici del registro mediante annotazione della sanzione amministrativa sul documento.
Si ricorda che, in base al D.P.R. 642/1972, per il principio di alternanza Iva- bollo, le fatture elettroniche, alla stregua di quelle cartacee, non sono tutte soggette al pagamento dell’imposto di bollo.
Infatti, l’imposta di bollo, nella misura fissa di 2 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro, dovrà essere applicata alle fatture che si riferiscono a:
- operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (Art. 8 lett. c), 8-bis e 9 DPR 633/1972);
- operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi (DL 98/2011) e del regime forfettario (L.190/2014).
Sono invece sempre esenti dalla marca da bollo:
- le fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- le fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972);
- le fatture con iva assolta all’origine (art. 74 co.1 DPR 633/1972).
Se la fattura contiene sia importi soggetti a Iva che importi non soggetti, l’imposta di bollo dovrà essere versata qualora gli importi non soggetti siano superiori a 77,47 euro.
L’annotazione del bollo sulla fattura non determina il diritto di rivalsa da parte del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente, salvo che vi sia un preventivo accordo (anche tacito) tra le parti.
Nell’ipotesi di mancato versamento dell’imposta di bollo, l’art. 22 del DPR 642/72 prevede che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento, sia il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento.
Solo così questi potrà ritenersi esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo sarà comminata all’emittente.
Pare tuttavia che con l’avvento della fatturazione elettronica, l’unico responsabile per l’assolvimento dell’imposta di bollo sia l’emittente della fattura, ma, in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno accertare sempre se il bollo sia dovuto ed eventualmente richiedere alla controparte di regolarizzare l’operazione.
Si ricorda inoltre che la marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF/IRES se accessoria al costo principale e che le copie conformi delle fatture rilasciate al cliente, seguono il medesimo trattamento, ai fini della marca da bollo, previsto per le fatture originali.
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Per quanto attiene al Libro Giornale e al Libro Inventari, le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte delle Società di capitali differiscono a seconda della modalità con cui vengono tenuti i predetti libri.
In caso di tenuta con sistemi meccanografici, l’imposta di bollo è assolta mediante:
- contrassegno telematico da applicare sulla prima pagina del libro;
- versamento con modello F23 (codice Ufficio o Ente “APD” e codice tributo 458T) i cui estremi vanno annotati sul libro.
L’imposta di bollo va assolta prima che i libri siano posti in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina di ciascuno dei libri stessi.
L’imposta va assolta nella misura di Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.
Il termine ultimo entro cui l’imposta di bollo dev’essere assolta coincide con il termine entro cui i libri contabili devono essere trascritti su supporto cartaceo, ovvero, nel caso del libro giornale e del libro inventari, entro i tre mesi successivi al temine di presentazione delle dichiarazioni annuali.
I contrassegni telematici riportano la data di emissione che coincide con la data di acquisto.
In caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (ovvero di acquisto tardivo del contrassegno) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
La sanzione da applicare varia in ragione del ritardo con cui viene effettuato il versamento, secondo il seguente dettaglio:
– entro 14 giorni: 0,67% per ogni giorno di ritardo;
– entro 30 giorni: 10,00%
– entro 90 giorni: 11,11%
– entro 1 anno: 12,5%;
– entro 2 anni: 14,28%;
– oltre 2 anni: 16,66%.
La sanzione, come sopra determinata, va versata con Modello F23 con il codice tributo 675T, mentre gli interessi di mora, da calcolarsi al tasso legale vigente nel periodo intercorrente tra l’omesso versamento e la data di effettivo versamento in ravvedimento, vanno versati con codice tributo 731T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione del contrassegno.
Nel caso in cui i libri o registri siano tenuti in formato digitale, l’imposta di bollo dovuta é pari a Euro 16,00 ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
In tal caso, il versamento va eseguito con modello F24, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, utilizzando il codice tributo 2501 e, quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA.
La conservazione dei documenti fiscali e dei registri contabili avverrà, in tal caso, mediante salvataggio su supporto informatico dei files in pdf dei libri o registri e apposizione sugli stessi di firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto delegato, allo scopo di garantire la conformità dei documenti agli originali e che i files siano autentici, non più modificabili e abbiano data certa.
I files dovranno sempre garantire la riproducibilità al momento di un’ipotetica richiesta, verifica o accesso da parte degli organi di controllo quali Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza.
L’apposizione della marcatura e della firma digitale potrà avvenire entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi.
Nelle ipotesi di omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anch’essa suscettibile di ravvedimento operoso.