02.11.22

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Mutui variabili: ecco quando è nulla la clausola Floor

Si tratterebbe di uno scenario rivoluzionario, qualora dovesse davvero palesarsi. Pare, infatti, che i titolari di mutuo a tasso variabile possano, in alcuni casi, ottenere la restituzione di significative quote di interessi, annullando così la clausola “Floor”. Proviamo a saperne di più.

LA CLAUSOLA FLOOR. Nei mutui a tasso variabile la componente interessi di ciascuna rata è calcolata applicando un tasso che, di volta in volta, è ottenuto a partire da un parametro base che è il tasso Euribor, un valore di riferimento del sistema interbancario europeo che gli istituti creditizi utilizzano per regolare i rapporti a breve termine fra di loro. Esistono diverse versioni dell’Euribor, relative alla durata delle operazioni, con scaglioni di 1, 3, 6 e 12 mesi.

Nella concessione di credito rateale alle controparti non bancarie il tasso Euribor viene aumentato di una percentuale fissa, lo spread, che di fatto rappresenta la remunerazione che la banca consegue dai mutui. Nella maggior parte dei casi, i mutui a tasso variabile contengono la clausola “Floor”, che fissa un limite minimo al valore che può assumere il tasso complessivo, proteggendo la remunerazione bancaria, che è messa al riparo da riduzioni troppo marcate dell’Euribor, garantendo all’istituto un tasso minimo pari allo spread, ma non proteggendo, di fatto, il mutuatario.

LA SENTENZA N. 2836/2022 DELLA CORTE DI APPELLO. La Corte è stata chiamata ad esprimersi in un contenzioso sollevato da un consumatore verso la Banca BPM, in cui si contestava la vessatorietà della clausola Floor, non tanto perché rendeva il mutuo più oneroso, ma in quanto perché determinava uno squilibrio ingiusto nella distribuzione dei rischi legati all’andamento dei tassi Euribor.

In sostanza un meccanismo di limitazione dei tassi verso il basso a cui non corrisponde un analogo meccanismo di limitazione verso l’alto (la c.d. clausola “Cap”) assicura la tutela del rischio finanziario solo alla controparte professionale (la banca) e non anche a quella consumatrice (il mutuatario).

La Corte d’Appello, anche rifacendosi a pronunce in materia della Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto fondata tale eccezione, stabilendo che una clausola formulata in modo da tutelare i diritti della parte contrattuale forte debba essere a tutti gli effetti considerata come una “clausola vessatoria” che richiede una evidenziazione con relativa sottoscrizione specifica.

La sentenza ha dichiarato nulla la clausola Floor, disponendo di fatto la restituzione degli interessi addizionali che aveva generato, inibendo alla banca convenuta l’utilizzo futuro della clausola nella forma dichiarata nulla.

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