Il prossimo 28 febbraio 2014 scade il termine per la presentazione della Comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2013.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in linea generale, tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva:

–      i contribuenti che per l’anno d’imposta 2013 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge);

–      i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €7.000);

–      gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640/72, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non abbiano optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari);

–      le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

–      i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art.44, co.3, secondo periodo D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

–      i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla
L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

–      i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

–      Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

–      i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

–      le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale; ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

–      le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27 co.1 e 2 D.L. n.98/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.111/11;

–      i contribuenti che presentano la Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio.

 

Documentazione richiesta

Al fine di procedere alla predisposizione ed al conseguente invio telematico della suddetta Comunicazione, è necessario che, ogni Soggetto tenuto a tale adempimento, provveda ad inoltrare allo Studio, entro e non oltre il prossimo 14 Febbraio, la seguente documentazione relativa all’esercizio 2013:

–      liquidazioni Iva mensili;

–      liquidazione Iva Annuale con relativi riepiloghi;

–      modelli F24 relativi ai versamenti Iva periodici;

–      scheda Contabile Erario c/liquidazione Iva;

–      scheda Contabile Erario c/credito Iva da compensare o similare per l’esercizio 2013 e 2014;

–      scheda relativa alla destinazione dei crediti Iva Annuali 2012 e 2013 (All. A);

–      valore (al netto dell’IVA) degli acquisti di beni strumentali;

–      valore (al netto dell’IVA) delle eventuali cessioni di beni strumentali.

 

Effetti della Comunicazione

È opportuno evidenziare che successivamente alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva:

  •      nel caso in cui vengano comunicati dati incompleti o inesatti, la Comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
  •      non è possibile effettuare il ravvedimento operoso per sanare ritardi, omissioni o errori;
  •      in caso di omessa o inesatta Comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

Pertanto, al fine di evitare che i dati che saranno indicati nella Comunicazione annuale Iva risultino difformi da quelli che saranno successivamente indicati nella Dichiarazione IVA 2014, è necessario che le Liquidazioni Iva mensili ed il relativo riepilogo Iva annuale, che verranno predisposti in vista della suddetta scadenza, siano quelli definitivi e non subiscano successive modifiche.

Conseguentemente, dopo l’invio della Comunicazione IVA, tutte le fatture del 2013 che non siano ancora pervenute o non siano state ancora registrate, dovranno essere contabilizzate rispettivamente come fatture da ricevere o da emettere.

 

Limiti alle compensazioni

Chi intenda utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2013 per importi non superiori ad euro 5.000 può presentare il modello F24 sia attraverso i canali Telematici di Entratel/Fisconline sia attraverso il sistema di home banking, senza che sia necessaria la preventiva presentazione della Dichiarazione Iva annuale.

Viceversa,ai sensi dell’articolo 17 comma 1 del D.L. n. 241 del 1997, così come modificato dall’articolo 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16 del 2012, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura compresa fra 5.000 e 15.000 euro può essere effettuato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione Iva annuale.

L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad euro  15.000 èinvece subordinato, ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 del D.L. n. 78 del 2009, all’apposizione del visto di conformitànella DichiarazioneIva annuale o alla sottoscrizione della Dichiarazione da parte dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

I predetti vincoli interessano soltanto le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate in F24 con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni “verticali”, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate, eccezion fatta per l’ipotesi in cui si voglia utilizzare il credito Iva annuale 2013 per versare in R.O. dei debiti Iva sorti antecedentemente al 31/12/2013.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010, la compensazione dei crediti relativi a imposte erariali (e dunque anche dell’eventuale credito Iva 2013) è vietata sino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento. 

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