L’uso corretto delle agevolazioni fiscali contribuisce alla crescita e allo sviluppo delle imprese di qualunque settore e dimensione. Accade spesso, però, che le norme relative agli strumenti agevolativi – attuati mediante crediti d’imposta – non brillino per chiarezza dei testi e nemmeno per semplicità di applicazione. Per cui, se da una parte i rischi di errori in buona fede sono notevoli, dall’altra non si può escludere che possano essere deliberatamente commessi abusi e illecite compensazioni.
C’è tempo fino al 31 ottobre 2024 per avvalersi della procedura di riversamento del Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. A prorogare i termini, precedentemente fissati al 30 luglio 2024, è il Dl 39/2024 che riorganizza i tempi di regolarizzazione spontanea per l’indebito utilizzo del credito in compensazione.
Facciamo un passo indietro. Il Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo è un’agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, sostenendo la competitività di tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, settore economico o dimensione.
Ma cosa fare in caso di errori, in buona fede, e quindi abusi o illecite compensazioni?
La procedura di riversamento ( articolo 5 commi da 7 a 12, decreto legge 146/2021) è destinata a consentire al contribuente di aderire alla regolarizzazione spontanea per l’indebito utilizzo in compensazione del Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, e riguarda quei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenendo conto che l’utilizzo indebito di tali crediti deve essere avvenuto alla data del 22 ottobre 2022.
La norma dispone, inoltre, che non possono essere oggetto di riversamento i crediti il cui utilizzo indebito sia già stato accertato con un atto di recupero crediti oppure con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
L’accesso al riversamento comporta, contemporaneamente, la sanatoria di interessi e sanzioni e l’impunità per il reato di compensazione indebita.
La procedura è destinata a quei soggetti che:
- hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’eccezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis, art. 3, D.L. n 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1 comma 72 legge 145/2018;
- hanno commesso errori nella qualificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso quando il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente; fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.
Attenzione che il riversamento non è ammesso nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Nel caso in cui si ravvisassero condotte fraudolente, i soggetti che hanno aderito al riversamento decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.
Modalità di accesso alla procedura di riversamento
Per accedere alla procedura di riversamento occorre inviare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024, specificando il periodo d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta; gli importi a credito oggetto di riversamento spontaneo; tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto tramite modello F24 e può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo, senza avvalersi della compensazione.
Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta l’iscrizione a ruolo dei residui importinonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2024.
Il modello va presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati.
Qualora sia già stato presentato il modello di accesso e non ancora effettuato il versamento dell’unica o prima rata si può scegliere di revocare l’adesione entro il 30 settembre 2024.
RIEPILOGO DEI NUOVI TERMINI
Adempimenti | Nuovi termini |
Adesione a riversamento | 30 ottobre 2024 |
Possibile revoca integrale
della richeista di riversamento precedentememente presentata |
30 settembre 2024 |
Versamento unica soluzione o 1° rata | 16 dicembre 2024 |
Versamewnto 2° rata | 16 dicembre 2025 |
Versamento 3° rata | 16 dicembre 2026 |
Decorrenza interessi per pagamento rateale | 17 dicembre 2024 |
“Io affermo che quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico.”
Sir Winston Churchill