Scade il 31 marzo 2023 il termine per il versamento della prima rata per definire, in via agevolata, le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022.

 

È la legge di Bilancio 2023 ad avere introdotto la possibilità di sanare le irregolarità formali tramite la correzione di quegli errori formali che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Tutto ciò tramite il versamento di una sanzione di complessivi euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e la rimozione delle irregolarità, omissioni o infrazioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, ossia il 31 marzo 2024.

La fiscalità in pochi click si sta sviluppando in un’innovativa cornice di adempimenti fiscali che ha rinnovato il calendario fiscale. La dematerializzazione dei documenti ed i flussi informativi più snelli e veloci hanno seminato qualche dubbio e perplessità e a volte anche qualche rallentamento in questa, nuova, scalinata di adempimenti “fisco-digitali”.

 

La tregua fiscale, prevista dalla legge di Bilancio 2023, introduce la Definizione agevolata delle irregolarità formali e pensa anche a tutti quegli adempimenti connessi alla fiscalità digitale tra cui Fatture elettroniche, esterometro, autofatture/integrazione acquisti esteri, lipe… che corrono e scorrono lungo l’anno fiscale inciampando a volte in delle irregolarità di natura formale.

 

Vediamo di seguito a cosa ci riferiamo.

 

Per prima cosa, va compreso cosa si intende per “violazioni formali” e cosa si può regolarizzare.

 

La regola generale è quella di identificare tutte quelle violazioni che, non rilevando sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di imposte, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

 

Di seguito si riporta l’elenco delle violazioni sanabili, contenuto nella circolare n. 2/E/2023:

  • presentazione di dichiarazioni annualiredatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;
  • omessa restituzione dei questionariinviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attivitàovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva ;
  • erronea compilazione della dichiarazione di intentodegli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazionida parte degli intermediari;
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioniimponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • detrazione dell’Ivaapplicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis;
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

 

Inoltre con la circolare 6/E/2023 del 20.03.2023 è stato chiarito che:

  • l’errata indicazione del codice “natura” nella fattura elettronica (con operazione comunque correttamente rilevata nella dichiarazione Iva) è una violazione meramente formale, e, in quanto tale, non sanzionabile;
  • l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale, e, in quanto tale, sanabile grazie alle nuove previsioni;
  • i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997, e, pertanto, costituiscono una violazione formale anch’essa sanabile.

 

Tale sanatoria è rivolta a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

 

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

 

In sintesi, le irregolarità, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una sanzione di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

 

Il pagamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

 

TECNICISMI. Il versamento deve avvenire tramite modello F24  utilizzando il codice tributo  “TF44” (REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI), va esposto nella sezione “ERARIO” con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

 

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

 

Il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato “0102”, con riguardo al pagamento della prima delle due rate.

 

Non dimenticare che l’avvenuto versamento dell’importo dovuto non è sufficiente al perfezionamento della procedura, infatti, la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione, entro il 31 marzo 2024, delle irregolarità od omissioni.

 

 

 

 

 

 

 

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