Le imprese che vogliono promuovere il proprio brand sia a livello nazionale che locale, possono contare sugli incentivi del bonus pubblicità, reso strutturale dalla conversione del D.l. n. 59/2019, su cultura e sport, nella legge n. 81/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019, che all’articolo 3 bis ha riformulato la misura agevolativa e individuato le necessarie coperture per l’applicazione dell’agevolazione “a regime”.

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali e l’agevolazione si applica indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Ma quali sono gli investimenti agevolabili? Quelli incrementali, riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (art.1 co.6,lett.a) n.5) L.n.249/1997) e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile; nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.

Come chiarito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, il beneficio spetta anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa dotate di una testata giornalistica registrata presso il competente Tribunale civile o presso il Registro degli Operatori della Comunicazione e della figura del direttore responsabile. Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari sui giornali on line, il Dipartimento ha specificato che non occorre che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, né che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento.

CONDIZIONE DI AGEVOLABILITA’. Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti pubblicitari deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive). Ai fini del calcolo dell’incremento percentuale si può fare riferimento al totale degli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione.

SPESE ESCLUSE. Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per tutte le forme di pubblicità effettuate su canali di informazione diversi da quelli ammissibili, come ad esempio la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; i volantini cartacei periodici; la pubblicità su cartellonistica,  vetture o apparecchiature; pubblicità mediante affissioni e display; pubblicità su schermi di sale cinematografiche; pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.; acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; trasmissione o acquisto di spot radio e televisivi, di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità, inoltre, sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi per servizi di consulenza o di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso fun­zio­na­le o connessa, qualificabile come “servizio accessorio”. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, deve essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, indicando la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Nell’ipotesi in cui i giornali e le emittenti radiofoniche o televisive non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria, ma abbiano affidato tale attività ad una società esterna, le somme complessivamente fatturate dalle società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, non potendo questi trattare direttamente con l’editore.

PROFILI TEMPORALI. Sono agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni effettuati o da effettuare nel corso del corrente anno 2019. Le spese si considerano sostenute nell’esercizio di competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR. In particolare, il co.2 lett.b) del citato art. 109 TUIR, stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate. Pertanto, ai fini della maturazione del credito, non rileva il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento della spesa pubblicitaria agevolabile.

ATTESTAZIONE DELLE SPESE. L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. In particolare, si tratta di una “dichiarazione sostitutiva” in cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE. Il credito d’imposta matura nella misura unica del 75% per tutti i soggetti. L’agevolazione è riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime de minimis (1407/2013).

ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE. Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare telematicamente la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, distintamente per ciascuna tipologia di pubblicità (stampa o emittenti), che, per l’anno 2019, va presentata dall’1 al 31 ottobre; la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” che, per l’anno 2019, dovrebbe essere presentata, salvo diversa indicazione, dall’1.1.2020 al 31.1.2020. A regime, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dovrà essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati dovrà essere inoltrata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Fermi restando i predetti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili verrà effettuata una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica. Nessun documento dovrà essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente. Il richiedente dovrà però conservare, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari) e attestazione  delle spese sostenute.

CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investi­men­to incrementale. L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mo­del­lo F24 (codice tributo “6900”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate, pena il relativo scarto; a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

NATURA DELL’AGEVOLAZIONE E  POSSIBILITÀ’ DI CUMULO. L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis” ovvero nel limite del plafond di 200 mila euro nel triennio. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione, a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

IPOTESI DI REVOCA. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

 

 

 

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