15.02.24

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Rottamazione quater 2024: c’è ancora tempo per fare “pace” con il Fisco

Sarà il 20 marzo 2024 l’ultimo giorno utile per fare “pace” con il Fisco. La proroga per aderire alla Rottamazione quater, in scadenza per il prossimo 15 marzo, godrà del canonico termine di tolleranza dei cinque giorni dalla scadenza, che renderà “tempestivo” il pagamento anche se effettuato in extremis.

Questa notizia arriva a un passo dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe, che – come riporta Informazione fiscale –  dovrebbe essere attesa entro fine mese, decretando la stessa sorte anche alle regioni interessate dal Decreto alluvioni e, quindi, protagoniste degli avversi eventi metereologici verificatisi a partire da maggio scorso, e che hanno già iniziato a corrispondere gli importi dovuti dal 31 gennaio scorso.

Ma qual è il margine di intervento della definizione agevolata introdotta dalla Manovra 2023 per permettere ai contribuenti di raggiungere la pace fiscale?

LA ROTTAMAZIONE QUATER E LA LEGGE DI BILANCIO 2023. Come si legge nella comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riportiamo di seguito, la Legge di Bilancio 2023 (legge n.197/2022) ha introdotto la cosiddetta Rottamazione quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

DEBITI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. In questo caso, così come per tutte le altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, cosiddette “maggiorazioni”, di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

 

 

Fonte: informazionefiscale.it  ; agenziaentrateriscossione.gov.it .
Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash

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