Allo scopo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, il D.L. 193/2016 ha introdotto ,a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti:
- la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. SPESOMETRO);
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).
Nel proseguo si evidenziano le caratteristiche principali dei due adempimenti nonché le novità introdotte a partire dal corrente anno 2018. - Con riferimento allo SPESOMETRO, il DL 148/2017,collegato alla legge di bilancio 2018, ha previsto:
- la possibilità di optare per l’invio del modello con cadenza semestrale in alternativa a quella trimestrale;
- la possibilità di comunicare solo la P.Iva delle controparti attive e passive, limitando la compilazione dei dati di dettaglio alle sole controparti che non agiscono nell’esercizio di arti e professioni;
- la possibilità di trasmettere un documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a Euro 300 (iva inclusa), cumulativamente registrate.In tal caso i dati da trasmettere sono:
- la partita Iva dei clienti e dei fornitori;
- gli estremi delle fatture attive e passive;
- l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni attive e passive;
- l’ammontare dell’imposta complessiva distinto per aliquota o l’eventuale causa di esonero dall’applicazione dell’Iva.
- L’esonero delle pubbliche amministrazioni dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Termini di presentazione
La trasmissione telematica dello Spesometro 2018 dovrà avvenire entro le scadenze riportate nella sottostante tabella, distinte a seconda che si opti per la comunicazione semestrale o trimestrale:
SPESOMETRO SEMESTRALE |
SPESOMETRO TRIMESTRALE |
1° semestre 2018– 01/10/2018* |
1° trimestre 2018 – 31/05/2018 |
2° semestre 2018– 28/02/2019 |
2° trimestre 2018 – 01/10/2018* |
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3° trimestre 2018 – 30/11/2018 |
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4° trimestre 2018 – 28/02/2019 |
*il 30/09/2018 cade di domenica
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti passivi Iva ad eccezione di:
- Soggetti in regime forfettario;
- Contribuenti minimi;
- Produttori agricoli in regime di esonero se situati nelle zone montane;
- Amministrazione pubbliche e Amministrazioni autonome;
- Soggetti che hanno optato per trasmissione telematica all’A.E. delle fatture emesse e ricevute;
- Soggetti titolari di partita IVA che utilizzano il SdI (fatturazione elettronica).In considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, anche nei rapporti tra operatori privati, il 2018 sarà l’ultimo anno di trasmissione dello Spesometro.
Operazioni incluse
I dati da inviare all’Agenzia delle entrate con lo Spesometro sono i dati anagrafici dei soggetti emittenti o destinatari della fattura (salva la semplificazione introdotta con riferimento ai soggetti IVA) , la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia di operazione ai fini Iva.
I suddetti dati vanno trasmessi con riferimento alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, alle fatture ricevute, alle bollette doganali e alle note di variazione.
Operazioni escluse
Le operazioni escluse dallo spesometro 2018 sono:
- I documenti diversi dalle fatture: scontrini, ricevute fiscali, schede carburanti;
- le fatture gestite tramite il sistema di interscambio (Sdl), poiché i relativi dati sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
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- Con riferimento alle LIPE, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 62214 del 21/03/2018 ha approvato il nuovo “Modello per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche” e le relative istruzioni.
Anche in questo caso il modello va presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
In particolare le scadenze per il 2018 saranno le seguenti:
Trimestre di riferimento |
Termine di presentazione del modello |
1° trimestre 2018 |
31/05/2018 |
2° trimestre 2018 |
01/10/2018* |
3° trimestre 2018 |
30/11/2018 |
4° trimestre 2018 |
28/02/2019 |
Si evidenzia che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Si ricorda che sono tenuti alla trasmissione telematica delle comunicazioni LIPE tutti i soggetti titolari di partita IVA esclusi quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Tramite il modello saranno comunicati i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, ovvero gli imponibili delle operazioni attive e passive e la relativa imposta a debito e a credito, nonché il saldo del periodo (mese o trimestre).
In presenza di più attività, andrà presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
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Allo scopo di assolvere l’obbligo di trasmissione dei succitati modelli, invitiamo la gentile Clientela a far pervenire allo Studio, nel più breve tempo possibile:
- il file dello spesometro relativo alle operazioni del I trimestre 2018, laddove si decidesse di optare per la periodicità trimestrale di questo adempimento;
- Ie liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre 2017 con dettaglio delle operazioni attive e passive ordinarie nonché quelle relative a regimi speciali (quali ad es. il “margine”) .