24.04.20

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Lavoro autonomo, modalità di sospensione delle ritenute d’acconto

Il decreto Liquidità ha prorogato la previsione contenuta nel Cura Italia con la quale è possibile richiedere che non vengano effettuate le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte del sostituto d’imposta.

Ad avvalersi delle suddette disposizioni possono essere i titolari dei suddetti redditi che percepiscono compensi fino al limite massimo di 400mila euro annui.

A essere prolungato è il periodo durante il quale è possibile beneficiare della predetta agevolazione, slittato adesso al prossimo 31 maggio, così come é slittato il termine entro il quale dover effettuare il versamento delle ritenute, ora fissato al prossimo 31 luglio.

La norma in esame consente a tutti i contribuenti che percepiscano redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo – nonché dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – o provvigioni derivanti da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di percepire il proprio compenso al lordo, richiedendo al proprio committente di non applicare la ritenuta d’acconto su detti redditi, a condizione che l’incasso avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. Per avvalersi di tale beneficio i contribuenti interessati dovranno rilasciare al committente un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi possono non essere soggetti a ritenuta.

Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, potrà essere effettuato direttamente dai percepenti in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio e senza applicazione di sanzioni e interessi.

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