
Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (che per i soggetti solari è il 2020). E’ quanto confermato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agosto, convertito adesso in legge.
Per i soggetti Irpef e Ires cosiddetti “solari”, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, cioè dal 30 novembre al 30 aprile 2021. Per i soggetti “non solari”, invece, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d’imposta “a cavallo” che si aprono in una data compresa tra il 2 gennaio e il 31 maggio 2020.
Ad essere interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive, le addizionali delle imposte sui redditi e le patrimoniali per le quali si applicano gli stessi criteri di versamento del secondo acconto.
REQUISITI. Per godere della misura occorre possedere contestualmente due requisiti.
Il requisito soggettivo è legato all’andamento dell’attività. Dunque, destinatari del differimento sono i soggetti che (esclusi dall’essere titolari di reddito agricolo) esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A questa condizione si aggiunge l’avere dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal Mef in 5.164.569 euro.
Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario;
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
- partecipano a società, associazioni e imprese che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Relativamente al requisito oggettivo, la proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre del 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.