
Il Covid ha impattato negativamente anche sull’economia delle grandi imprese. Ecco perchè il Ligislatore non ha certo escluso le realtà ampie e consolidate dall’accesso a Fondi.
Come indicato nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 settembre, sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria causata dall’emergenza epidemiologica da Covid.
Il decreto, nello specifico, fissa i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al Fondo dalle ore 12 del 20 settembre 2021 e sino alle ore 11,59 del 2 novembre 2021.
L’obiettivo della misura è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.
Si prevede la concessione di finanziamenti agevolati e rimborsabili in 5 anni al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.
Attenzione va prestata al fatto che la concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l’occupazione.
CHI PUÒ ACCEDERE AL FONDO. Possono accedere le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo e che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria causata dal Covid;
- non si trovavano già in situazione di difficoltà;
- presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione;
- nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.