Chiamata per i settori del turismo, commercio, cultura, spettacolo e terme: entro il 10 dicembre prossimo potranno chiedere l’esonero contributivo per le sofferenze economiche causate dal Covid.
A renderlo noto è una circolare dell’Inps, che fornisce anche i requisiti di accesso all’esonero. Occorre, infatti, essere datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali , del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo purché si sia registrati al Registro delle Imprese con i seguenti codici Ateco:
- 59.14 attività di proiezione cinematografica;
- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
- 91.02.00 attività di musei;
- 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.01.00 attività di biblioteche e archivi
- 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
- sempre che abbiano utilizzato la cassa integrazione per i propri dipendenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE. L’esonero è previsto, in particolare, per il versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fruibile dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
La circolare specifica, inoltre, tutte le contribuzioni aggiuntive escluse dall’esonero e le modalità di applicazione, specificando tra l’altro che la misura della cassa integrazione si applica anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza Covid in quanto non è alternativa alla fruizione della Cassa Covid e non ha natura di incentivo all’assunzione.
Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, invece, il diritto alla fruizione dell’esonero resta in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario.In tal caso, pertanto, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. Diversamente nei casi di fusione, lo sgravio potrà essere utilizzato dalla nuova azienda.