
Era atteso da tempo e adesso è tempo: le aziende del wedding e Horeca possono presentare domanda per accedere ai contributi loro spettanti a seguito della pandemia.
È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise del 30 dicembre 2021, facente parte degli aiuti del Sostegni bis, che permette alle imprese interessate di presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti voluti da decreto.
Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo e può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
È un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate a dettare le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione dell’ intervento.
I FONDI A DISPOSIZIONE. Per le perdite del 2021 ci sono a disposizione 60 milioni di euro, di cui una quota pari a quaranta milioni di euro è destinata al settore del “wedding”, in senso stretto; una quota pari a dieci milioni di euro è destinata al settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding; una quota pari a dieci milioni è destinata alle imprese operanti nel settore dell’Horeca.
REQUISITI DI ACCESSO ALLE RISORSE. Possono beneficiare degli aiuti le imprese che:
- nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019;
- hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Attenzione, però: occorre che, alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono inoltre risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; operare nei settori wedding e Horeca come attività prevalente; avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.