Il Decreto Legge 14 agosto 2020 numero 104, il cosiddetto Decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126, al comma 7-bis dell’articolo 60, in risposta all’emergenza sanitaria, disponeva la possibilità, per i contribuenti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di sospendere gli ammortamenti (delle immobilizzazioni materiali e immateriali) dell’esercizio 2020.
La misura fece molto discutere, in relazione al suo impatto sul bilancio e alle modalità tecniche di funzionamento, anche in ragione e delle conseguenze della possibilità di dedurre fiscalmente gli ammortamenti non rilevati civilmente.
Anche per il Bilancio d’esercizio 2021 i contribuenti che non lo redigono secondo principi contabili internazionali hanno la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, così come disposto dal decreto Milleproroghe.
Il decreto in questione – che teneva conto dell’esercizio 2020 e fu una “risposta” all’emergenza sanitaria – in sede di conversione ha infatti esteso la possibilità di bloccare gli ammortamenti sul bilancio 2021 alla generalità dei contribuenti che si ritrovano nella stessa fattispecie del 2020, rinnovando la previsione normativa con le medesime caratteristiche di funzionamento.
Quanto accaduto è, comunque, possibile grazie a una disposizione del decreto Agosto che ha attribuito al ministero dell’Economia e delle Finanze la facoltà di estendere gli effetti della norma agli esercizi successivi con decreto ministeriale. Dunque, non si tratta certo né di libero arbitrio né di caso fuori da ogni controllo d’eccezione.
Piuttosto, il punto di domanda era se l’estensione della sospensione degli ammortamenti fosse possibili solo per i contribuenti che non avessero effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazione, per come disposto dalla legge di Bilancio 2022. Facendo riferimento al Milleproroghe, che estende le previsioni normative all’esercizio successivo senza alcuna limitazione, gli ammortamenti vengono sospesi per tutti.
La proroga, dunque, si configura come generalizzata e, pertanto, prescinde dal fatto che nell’esercizio 2020 il contribuente abbia rilevato o meno, parzialmente o totalmente, gli ammortamenti civilistici.