La legge di conversione del decreto Ucraina bis contiene diverse modifiche, nonché semplificazioni, in ambito fotovoltaico e, specificatamente, per gli impianti fotovoltaici a terra. Tra le principali novità è possibile annoverare criteri più flessibili per identificare le aree su cui realizzare gli impianti e novità sulle procedure di valutazione.

 

DOVE INSTALLARE GLI IMPIANTI? È possibile installarle in:

  • aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  • aree interne ad impianti industriali e stabilimenti e quelle classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento: anche qui, c’è ampliamento della distanza, da 300 a 500 metri;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (la precedente regole prevedeva una distanza massima di 150 metri).

Ci sono poi semplificazioni relative ai vincoli ambientali. In particolare, non sono necessarie valutazioni ambientali e paesaggistiche, o l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e la realizzazione è consentita con il solo deposito della dichiarazione sottoscritta dal progettista, nei seguenti casi:

  • impianti eolici (interventi di sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20%, mentre prima la percentuale era fissata al 15%);

 

  • impianti fotovoltaici a terra (interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%. Nella formulazione precedente l’altezza massima dal suolo non doveva superare il 205, e c’era l’ulteriore paletto della variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15%).

Infine, c’è una precisazione relativa al passaggio alla competenza statale dei progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

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