Il bonus Pubblicità torna ai vecchi tempi. Dal primo gennaio del 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali torna al regime ordinario.

Ciò significa che l’agevolazione sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

A prevederlo è il decreto Energia, che ha modificato la disciplina, portando indietro le lancette di tre anni, e cioè a prima del triennio 2020-2022 caratterizzato dal regime straordinario.

A cambiare è, soprattutto, l’ambito oggettivo dell’agevolazione che si restringe. Il bonus, infatti, sarà limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.

COSA CAMBIA NEL 2023. Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia in forma analogica che digitale.

Non sono ammesse al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; volantini cartacei periodici; pubblicità su cartellonistica, vetture o apparecchiature, mediante affissioni e display, su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online.

Bisogna considerare che, ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

I BENEFICIARI. Possono usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali (indipendentemente da natura giuridica assunta, dimensioni aziendali, regime contabile adottato.

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