05.08.22

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Un credito d’imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini

Nella conversione del decreto Sostegni bis, il credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo per i farmaci si estende anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Nel testo originario il riferimento era posto ai farmaci innovativi, nel testo modificato dalla Camera il beneficio è riconosciuto con riferimento a tutti i farmaci nuovi, inclusi i vaccini.

Dunque, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale e industriale, per sviluppo sperimentale e studi di fattibilità.

ll credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito, ma viene esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia. 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l’importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro. 

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