Tra le varie misure a sostegno delle imprese messe in campo dal Decreto Aiuti-ter arriva la proroga del credito d’imposta per gli acquisti di benzina e gasolio effettuati dalle imprese agricole, agro meccaniche e della pesca.
Già tramite il decreto Ucraina (d.l. n. 21/2022) era stata riconosciuta la possibilità per le imprese agricole e della pesca di usufruire di un contributo straordinario, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, per i costi relativi all’acquisto di gasolio o benzina impiegati per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività del primo trimestre 2022, comprovati mediante relative fatture d’acquisto.
Successivamente, l’agevolazione, prorogata al secondo trimestre 2022 attraverso il decreto Aiuti (d.l. 50/2022) e successive modifiche (art. 3-bis, L. 91/2022), viene limitata al solo settore della pesca.
Tale riduzione dei beneficiari è solo temporanea. Con il decreto Aiuti-bis (d.l. 115/2022), infatti, la misura prevista, per il terzo trimestre 2022, a favore delle imprese appartenenti al settore della pesca viene estesa nuovamente, così come in origine, anche al settore agricolo.
A seguito dell’approvazione del decreto Aiuti-ter, infine, (d.l. 144/2022), il credito d’imposta carburante è stato approvato anche per il quarto trimestre 2022, seppur con una novità: la misura è adesso destinata non solo a mitigare l’aumento dei costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati nei mezzi, ma anche per il riscaldamento di serre e fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
I BENEFICIARI. Possono usufruire del credito d’imposta carburante le imprese agricole, ittiche e agromeccaniche di cui al codice Ateco 01.61.00.
L’AGEVOLAZIONE
CREDITO D’IMPOSTA (%) | ||||
I trimestre 2022
(Decreto Ucraina) |
II trimestre 2022
(Decreto Aiuti) |
III trimestre 2022
(Decreto Aiuti-bis) |
IV trimestre 2022
(Decreto Aiuti-ter) |
|
Imprese agricole | 20 | / | 20 | 20 |
Imprese ittiche | 20 | 20 | 20 | 20 |
Imprese
agro meccaniche |
20 | / | 20 | 20 |
MODALITA’ DI FRUIZIONE. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa, è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24. Per il primo, il secondo ed il terzo trimestre 2022, la compensazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda, invece, il quarto trimestre 2022, la compensazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2023.
Le medesime date dovranno essere rispettate anche nel caso in cui l’impresa decida di cedere tale credito, solo per intero, ad altri soggetti. In quest’ultimo caso, alle imprese beneficiarie sarà richiesto un visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus carburante.
Al fine di poter procedere da un punto di vista operativo l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione dei codici tributo, che di seguito si riportano in dettaglio.
Risoluzione 23/E – Codici tributo credito d’imposta I trimestre 2022:
- “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022);
Risoluzione 48/E – Codici tributo credito d’imposta II trimestre 2022:
- “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022)
Risoluzione 49/E – Codici tributo credito d’imposta III trimestre 2022:
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022)
Risoluzione 54/E – Codici tributo credito d’imposta IV trimestre 2022:
- “6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)
Sarà quindi attraverso queste modalità che le sopra indicate imprese potranno conseguire dei ristori limitare gli ingenti costi di carburante sostenuti nel 2022.