
Il decreto attuativo adesso c’è e, da giovedì 10 novrembre 2022, le imprese che hanno subito un danno dalla crisi ucraina possono presentare istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto a loro destinato.
In dotazione ci sono 130 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a beneficio delle piccole e medie imprese nazionali che stanno subendo – o hanno subito – perdite di fatturato a causa di tre fattori su tutti: contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, crisi nelle catena di approvvigionamento.
I BENEFICIARI. Destinatarie del fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.05.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata nel 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; nel 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
I contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».