08.11.22

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Pmi danneggiate da crisi Ucraina: termini aperti per accesso al Fondo perduto

Il decreto attuativo adesso c’è e, da giovedì 10 novrembre 2022, le imprese che hanno subito un danno dalla crisi ucraina possono presentare istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto a loro destinato.

In dotazione ci sono 130 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a beneficio delle piccole e medie imprese nazionali che stanno subendo – o hanno subito – perdite di fatturato a causa di tre fattori su tutti: contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, crisi nelle catena di approvvigionamento. 

I BENEFICIARI. Destinatarie del fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricoleche presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.05.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata nel 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; nel 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

I contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».

 

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