23.11.22

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Fino a 350 euro mensili alle cooperative sociali che assumono rifugiati

Foto di Ralph da Pixabay

 

È ufficiale: le cooperative sociali che hanno assunto persone con status di protezione internazionale dal 2016 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 2018, possono accedere a importanti sgravi contributivi.

A disposizione della causa c’è già un Fondo di 500mila euro, che può essere esteso fino a 1,5 milioni di euro qualora il Governo ne riscontri l’esigenza.

Nello specifico della singola agevolazione, si tratta di 350 euro mensili che vengono adesso decurtati dalle uscite di cassa delle cooperative sociali, che godono – verificati i presupposti sopra indicati – dell’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali dei propri lavoratori sotto protezione internazionale.

COS’È LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE. In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione, che recita così: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.

Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.

È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (fonte: Ministero dell’Interno).

ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE. Premesso che l’Inps deve ancora fornire le istruzioni operative per presentare le domande, le cooperative sociale devono assicurarsi di ricevere dai lavoratori uno di questi due documenti: la copia del certificato di attestazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di  protezione internazionale riconosciuta.

 

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