Il prossimo 16 giugno 2015 scade il termine per il versamento dell’acconto 2015 di IMU e TASI, della cui disciplina, nel prosieguo, vogliamo ricordare le caratteristiche principali.

1. IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
A partire dal 2014 è stata soppressa l’IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle iscritte in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, alle quali si applica la detrazione di € 200,00.
Sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
– abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e
relative pertinenze) dei soci assegnatari;
– alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
– casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– unico immobile iscritto al catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
In aggiunta alle suddette esclusioni, ciascun Comune può prevedere ulteriori esclusioni per:
– le unità immobiliari a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
– le unità immobiliari concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale.
Sono inoltre esclusi da IMU:
– i beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
– i fabbricati rurali ad uso strumentale;
– gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica.

I terreni agricoli, così come i terreni non coltivati, godono di particolari riduzioni se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Sono invece esenti:
– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori.

2. TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
La TASI si applica in relazione al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili.
Restano esclusi da tale imposta i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TASI è dovuta dal possessore o detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari soggette al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante verserà la TASI nella misura, stabilita con regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

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