Il prossimo 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento dell’acconto 2016 di IMU e TASI, della cui disciplina, nel prosieguo, vogliamo ricordare le caratteristiche principali nonché le novità introdotte, a decorrere dal 2016, dalla c.d. Legge di Stabilità 2016.
- 1. IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
A partire dal 2014 è stata soppressa l’IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle iscritte in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, alle quali si applica la detrazione di € 200,00.
Sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
– abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
– alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
– casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– unico immobile iscritto al catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
In aggiunta alle suddette esclusioni, ciascun Comune può prevedere ulteriori esclusioni per:
– le unità immobiliari a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono inoltre esclusi da IMU:
– i beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
– i fabbricati rurali ad uso strumentale;
– gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica.
- 2. TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
La TASI si applica in relazione al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili.
Restano esclusi da tale imposta i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante verserà la TASI nella misura, stabilita con regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
NOVITÀ AI FINI IMU E TASI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
A partire dal 2016 gli immobili destinati ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, sono esclusi dal pagamento della TASI. L’esenzione vale anche per l’inquilino che utilizza l’immobile come abitazione principale ma non per il proprietario.
Nel caso di immobile concesso in uso gratuito ad un familiare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, sia ai fini IMU che ai fini TASI, a condizione che ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Il contratto di comodato d’uso gratuito deve essere registrato;
- L’immobile deve essere destinato dal comodatario ad abitazione principale e non deve trattarsi di un immobile di lusso, ossia deve appartenere ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui, unitamente all’immobile, venga concessa anche la pertinenza varrà la stessa agevolazione anche per quest’ultima nella misura di un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 E C/7;
- Tra il comodante e il comodatario deve esistere un rapporto di parentela fino al primo grado ossia deve trattarsi di comodato da genitori a figli e viceversa;
- Il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, in un immobile di terzi o anche di sua proprietà purché non possieda un altro immobile ad uso abitativo, né alcuna quota di esso, sul restante territorio nazionale.
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato è prevista una riduzione dell’aliquota, sia ai fini IMU che TASI, del 25%.
Per i terreni agricoli sono introdotte le seguenti novità ai fini IMU:
I terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e dagli IAP sono sempre esenti, ovunque essi siano ubicati. L’esenzione, pertanto, non opera più solo nel caso in cui i terreni si trovino nei Comuni montani o parzialmente montani ma anche nel caso in cui si trovino in zone pianeggianti.
I terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori sono sempre esenti a prescindere dal possesso e dalla conduzione da parte di soggetti specifici.
I terreni edificabili posseduti e coltivati dai CD e dagli IAP non sono considerati fabbricabili.
Nel ricordare che lo Studio sta provvedendo alla predisposizione dei modelli di versamento dell’acconto IMU e TASI 2016 sulla base delle informazioni di cui dispone, si invita la Clientela a volere comunicare, in aggiunta alle consuete variazioni nella titolarità degli immobili (ad es. acquisti e/o vendite) o nel loro utilizzo (ad es. variazione abitazione principale), ogni altra eventuale situazione personale che, alla luce della superiori indicazioni, possa determinare una variazione dell’importo da versare.