L’Agenzia delle Entrate ha emanato ieri la circolare n.31/E con oggetto il “Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi” con cui rende noti i soggetti destinatari del beneficio ed anche quelli esclusi, in conformità con il cosiddetto “decreto Anticipi” (nello specifico, si fa richiamo all’art.4 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145) recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».
Come si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate (Ade) – e che qui riportiamo di seguito – si stabilisce che per «il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Relativamente al periodo di imposta 2023, quindi, si introducono due importanti novità. La prima riguarda il rinvio al 16 gennaio 2024 (anziché al 30 novembre 2023) della scadenza per versare la seconda rata di acconto Irpef relativa ai redditi delle persone fisiche (imprenditori individuali o lavoratori autonomi) che non hanno superato, in riferimento al periodo di imposta 2022, compensi superiori a 170mila euro. In secondo luogo, viene data possibilità di rateizzazione dell’importo dovuto in massimo cinque rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2024.
GLI “ESLUSI” DALLA PROROGA. Resta invariata, invece, la scadenza al 30 novembre 2023 per le persone fisiche non titolari di partita Iva, come i soci di società di persone o di capitali; le persone fisiche titolari di partita Iva che abbiano prodotto, nel periodo di imposta 2022, compensi oltre i 170mila euro ed i soggetti diversi dalle persone fisiche come società di capitali ed enti non commerciali.
Sempre in riferimento alla circolare n.31/E dell’Ade, si legge che: «Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria4, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva)».