Estese le modalità di attuazione della cessione dei crediti relativi ai bonus energia in relazione al decreto Bollette 2023.
Con un provvedimento dello scorso 27 giugno, l’Agenzia delle Entrate estende le regole previste nel 2022, così che i crediti relativi al 2° trimestre del 2023, che rientrano nei bonus energia per le imprese, potranno essere, dal 6 luglio, oggetto di cessione secondo le modalità già stabilite per le precedenti agevolazioni.
BENEFICIARI. Possono usufruire del credito d’imposta le imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre.
Altresì, sono beneficiarie anche le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (che non siano a forte consumo di energia elettrica), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Il credito d’imposta è anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale e anche per quelle non a forte consumo di gas (in relazione alla spesa sostenuta per acquistarlo), consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
I CREDITI. Il credito d’imposta accumulato può essere utilizzato in compensazione, ma anche ceduto secondo le modalità e i termini previsti da provvedimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
LA CESSIONE AI TERZI. Le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.