Con la risoluzione n. 27 dello scorso 19 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.
Pertanto, rinviando per maggiori dettagli alla risoluzione stessa, coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.
Invece, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
In ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.
BONUS IMPRESE PRODOTTI ENERGETICI. Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative (indicate nella scheda “Normativa e prassi” di questa sezione) che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.