Pertanto, le spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito, che può essere in forma separata o unitaria rispetto al canone, possono concorrere alla determinazione dell’importo totale sul quale calcolare il bonus spettante.
Nella circolare redatta dall’Ade, infatti, si legge come “qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta”.
Il credito d’imposta, inoltre, spetta sull’intero ammontare del canone di affitto, anche nel caso in cui parte di esso sia riferibile a una pertinenza, a patto che però questa sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività commerciale. Anche in questo caso, l’Ade ha chiaramente espresso come “il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività”.