
Pubblicità a tutto spiano, viene da dire. Il decreto Sostegni bis, nel biennio 2021-2022 uniforma la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali.
Cambio di regole, dunque. Le nuove disposizioni prevedono la concessione del credito d’imposta, per entrambi i canali, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. In pratica, con tale intervento si ha una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.
REQUISITI DI ACCESSO. Per i due settori, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione, con la conseguenza che nel 2021 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020; oppure non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 ed ancora che inizieranno la loro attività nel corso del 2021.
Nel 2022, invece, possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021; oppure che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021 ed ancora che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI. Sulla base di quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si ammette al credito d’imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.
Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.
Per espressa disposizione normativa, restano valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 2021 e, a seguito delle modifiche intervenute dal decreto Sostegni bis, dal 1° al 30 settembre è prevista l’apertura di una nuova finestra temporale per la comunicazione di accesso al beneficio.