14.09.20

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Bonus sanificazione e acquisto DPI, scatta la cessione

Parte oggi l’operazione cessione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, aperto un canale telematico per comunicare i due importi a cui prestare attenzione: quello spettante e le spese effettivamente sostenute.

CREDITO FRUIBILE
Il primo importo da verificare è il credito di imposta spettante, che va determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto e risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, secondo le modalità previste dal provvedimento dell’Ade.

SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
L’altro importo da tenere presente è quello delle spese effettivamente sostenute. Si ricorda che sono ammesse al credito di imposta le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Al riguardo, con riferimento agli acquisti agevolabili, come specificato nella circolare n. 20/E/2020, ai fini della maturazione del credito d’imposta, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
La comunicazione della cessione deve essere effettuata esclusivamente dal soggetto cedente con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2021 e può essere totale o parziale. La cessione può essere anche parziale e può avvenire nei confronti di qualsiasi soggetto, tra cui banche, fornitori, ecc.
Oltre alla cessione, il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari – fino all’importo massimo fruibile – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa e in compensazione. Il modello F24 può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, dal 14 settembre 2020. Manca al momento il codice tributo da indicare.

CESSIONARIO
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Solo dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito di imposta accettato. In particolare, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate; in compensazione.
La quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle Entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

 

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