Il prossimo 29 febbraio 2016 scade il termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2015.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva, in linea generale, tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell’anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano stati tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati

I principali casi di esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva sono i seguenti:

– i contribuenti che per l’anno d’imposta 2015 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10;

– i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €7.000);

– i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

– le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

– i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

– i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio.

Documentazione richiesta

Al fine di procedere alla predisposizione ed al conseguente invio telematico della suddetta comunicazione è necessario che ogni soggetto, tenuto a tale adempimento, provveda ad inoltrare allo Studio, entro e non oltre il prossimo 22 Febbraio, la seguente documentazione relativa all’esercizio 2015:

–          liquidazioni Iva mensili;

–          liquidazione Iva annuale con relativi riepiloghi;

–          modelli F24 relativi ai versamenti Iva periodici;

–          scheda contabile Erario c/liquidazione Iva;

–          scheda contabile Erario c/credito Iva da compensare o similare per l’esercizio 2015 e 2016;

–          scheda relativa alla destinazione dei crediti Iva annuali 2014 e 2015 (All. A);

–          valore (al netto dell’IVA) degli acquisti di beni strumentali;

–          valore (al netto dell’IVA) delle eventuali cessioni di beni strumentali.

Effetti della comunicazione

È opportuno evidenziare che successivamente alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva:

– la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;

– non è possibile effettuare il ravvedimento operoso per sanare eventuali ritardi nella presentazione;

– in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa, secondo i nuovi importi stabiliti dal D.Lgs n. 158/2015, che vanno da € 250 a € 2.000.

Pertanto, al fine di evitare che i dati che saranno indicati nella comunicazione annuale Iva risultino difformi da quelli che saranno successivamente indicati nella dichiarazione Iva 2016, è necessario che le liquidazioni Iva mensili ed il relativo riepilogo Iva annuale, che verranno predisposti in vista della suddetta scadenza, siano quelli definitivi e non subiscano successive modifiche.

Conseguentemente, dopo l’invio della comunicazione dati Iva, tutte le fatture del 2015 che non siano ancora pervenute/emesse o non siano state ancora registrate, dovranno essere contabilizzate rispettivamente come fatture da ricevere o da emettere.

Limiti alle compensazioni

Si ricorda che chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2015 per importi non superiori ad euro 5.000 può presentare il modello F24, senza che sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Viceversa:

– chi intende utilizzarein compensazioneil credito Iva 2015 in misura compresa fra 5.000 e 15.000 euro può farlo solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale;

– chi intente utilizzare in compensazione il credito Iva 2015 per importi superiori ad euro  15.000 può farlo solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale munita del visto di conformità o della sottoscrizione della dichiarazione da parte dall’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

I predetti vincoli limitano soltanto le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate in F24 con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non riguardano le compensazioni “verticali”, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se per importi superiori alle soglie sopra indicate, eccezion fatta per l’ipotesi in cui si voglia utilizzare il credito Iva annuale 2015 per versare in R.O. dei debiti Iva sorti antecedentemente al 31/12/2015.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010, la compensazione dei crediti relativi a imposte erariali (e dunque anche dell’eventuale credito Iva 2015) è vietata sino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

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