08.06.17

Notizie

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Allo scopo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono previsti due nuovi adempimenti.

In particolare il D.L. 193/2016 ha introdotto:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute c.d. spesometro trimestrale;
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

 

Nel proseguo della presente circolare approfondiremo le peculiarità della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, prossima alla scadenza.

 

Termini di presentazione          

La trasmissione telematica del nuovo adempimento dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’unica eccezione del secondo trimestre la cui scadenza è posticipata al 16 settembre.

I termini di presentazione, pertanto, saranno i seguenti:

 

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 16 settembre
3° trimestre 30 novembre
4° trimestre 28 febbraio

 

Si evidenzia che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

 

Soggetti obbligati e soggetti esclusi

Sono tenuti alla trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA tutti i soggetti titolari di partita IVA esclusi quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

 

Le informazioni da trasmettere

Tramite il modello saranno comunicati i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA. La comunicazione andrà inviata anche nel caso in cui la liquidazione IVA si concluda con un’eccedenza a credito.

In caso di determinazione separata dell’imposta, in presenza di più attività, i soggetti passivi presenteranno una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

 L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 58793 del 27/03/2017, ha stabilito che le informazioni acquisite tramite il modello di comunicazione saranno tempestivamente messe a disposizione dei soggetti passivi IVA, consentendo di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia ed i contribuenti.

Ha inoltre stabilito che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni, saranno consultabili nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Regime sanzionatorio

A fronte dell’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.

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