16.03.23

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Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023: assegnati i codici tributi

Sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, «nonché́ del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022», come si legge nella recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Andando subito al dunque, i codici tributo da utilizzare anche in caso di interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento sono:

  • “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ TEMPORANEO 2023. Istituto dalla legge 29 dicembre 2022, il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 ha modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022. In sostanza, oltre a essere istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 dei contributi, si è reso possibile utilizzare in compensazione il maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

Il contributo di solidarietà̀ temporaneo è a carico di:

  • soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività̀ di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale
  • soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
  • soggetti che esercitano l’attività̀ di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

La disciplina di riferimento prevede, inoltre, che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà̀, nonché́ del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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