L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, così come individuato dal decreto Rilancio.
SOGGETTI BENEFICIARI. Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Sono inclusi tra i beneficiari:
– le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
– gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Tra gli esercenti attività d’impresa, arte o professione sono ricompresi:
– gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– gli enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR;
– le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.
Inoltre non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo:
– i soggetti in regime forfetario;
– gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Il decreto Rilancio è entrato in vigore il 19 maggio 2020, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.
Nelle ipotesi in cui l’attività economica esercitata consista in un’attività alberghiera o agrituristica il credito d’imposta può essere fruito a prescindere dai ricavi o compensi registrati nell’anno d’imposta precedente.
REQUISITI. Il bonus è applicabile ai soggetti esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
– in compensazione;
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– (in alternativa) può essere ceduto: al locatore o al concedente;ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, il decreto Rilancio prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta per botteghe e negozi introdotto dal decreto Cura Italia.