Passo in avanti per il decreto Energia, che diventa legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.31 del 7 febbraio 2024 della legge del 2 febbraio 2024 n. 11: uno “scioglilingua” normativo che converte in legge il decreto del 9 dicembre 2023 n. 181, non prima però di avere apportato alcune modifiche.

IL DECRETO LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181. Si tratta di un decreto che reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e disposizioni urgenti in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023.

In buona sostanza, sono diventate legge, a tutti gli effetti, le misure individuate, nel tempo, dal Governo per l’autoproduzione di energie rinnovabili, che hanno oggi fatto proprie alcune modifiche, di certo rilevanti per la materia, tra cui, ad esempio, l’istituzione di un apposito Fondo.

IL FONDO PER LE RINNOVABILI. Si tratta di una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione, compresi i costi di capitale per l’acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l’applicazione del fattore di copertura dei  ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L’eventuale importo residuo  del  fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori.

L’ACCESSO AL FONDO. I criteri di accesso e le modalità di impiego del Fondo sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l’erogazione delle relative risorse sulla base di criteri definiti.

È agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Gazzetta Ufficiale n.31 del 7 febbraio 2024legge del 2 febbraio 2024 n. 11 .
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