La conversione del decreto PNRR, avvenuta con la Legge 20 aprile 2026, n. 50, introduce novità fiscali che riguardano la conservazione dei documenti, la fatturazione nei raggruppamenti temporanei di imprese e la detrazione per operazioni in start-up innovative.
Ciò cambia il modo in cui aziende e management organizzano dati, scadenze e verifiche interne. Alcuni adempimenti si alleggeriscono, ma resta decisiva la capacità di mantenere i processi tracciabili e ricostruibili.
Meno carta, più tracciabilità
Tra le novità, il provvedimento elimina l’obbligo di conservare per dieci anni le ricevute cartacee generate dai terminali POS. La disposizione riguarda i documenti diversi da fatture, scontrini o ricevute fiscali e consente di fare affidamento su supporti alternativi, anche digitali, forniti da banche e intermediari finanziari.
Per applicare correttamente la semplificazione, estratti conto, comunicazioni bancarie e altri supporti devono riportare tutte le informazioni relative alle singole operazioni ed essere conservati secondo le modalità previste dall’articolo 2220 del Codice Civile.
Per le aziende, questo significa rivedere le procedure amministrative interne. La riduzione della carta porta a un vantaggio effettivo solo se i pagamenti restano facilmente rintracciabili in caso di controlli, riconciliazioni contabili o verifiche sulla coerenza tra incassi, fatture e movimentazioni finanziarie.
RTI e fatturazione differita
Il decreto amplia i casi in cui è possibile ricorrere alla fattura differita. Oltre alle cessioni di beni documentate da DDT e alle prestazioni di servizi con idonea documentazione, questa possibilità viene estesa anche alle operazioni effettuate nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese.
In particolare, la mandataria potrà emettere una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, in nome e per conto delle singole imprese del RTI.
Per le commesse comuni, si tratta di semplificare i flussi fiscali e documentali, riducendo il numero di fatture separate. La corretta applicazione richiede però il coordinamento tra mandataria, imprese partecipanti e documenti che attestano le operazioni effettuate.
Fuori da questo perimetro, gli adempimenti IVA restano autonomi per ciascun soggetto del raggruppamento: è importante, quindi, che la modalità di fatturazione sia valutata già nella fase di impostazione del rapporto, così da evitare disallineamenti.
Start-up innovative, tempi da verificare
Un’ulteriore novità riguarda la detrazione del 65% per gli investimenti in start-up innovative effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. In via transitoria, le imprese beneficiarie potranno presentare l’istanza anche dopo l’operazione, con scadenza fissata al 31 maggio 2026.
In questo caso, la richiesta dovrà indicare l’importo già realizzato, non quello prospettico. Per il soggetto investitore, la deroga apre una possibilità di recupero del vantaggio fiscale, ma impone una verifica della documentazione disponibile e dell’inquadramento dell’operazione.
Prima di considerare acquisito il vantaggio, resta necessario verificare il rispetto del limite de minimis tramite il Registro nazionale degli aiuti: un esito negativo della verifica preclude infatti la fruizione dell’incentivo.
La conversione del decreto PNRR conferma una direzione precisa, verso procedure più snelle e assetti amministrativi ordinati. Per imprese e manager, adesso, il tema è integrare queste modifiche nella gestione quotidiana.
Fonte:
- Fisco Oggi, “Convertito in legge il decreto Pnrr: diverse novità per il fisco” di Alessandro Scola.