Il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, collegato alla Legge di Bilancio 2018, in attesa di conversione in legge, ha riproposto la possibilità, già prevista con il precedente D.L. 193/2016 convertito con modifiche nella L. 225/2016, per tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano importi iscritti a ruolo scaduti, di fruire di una ulteriore definizione agevolata degli stessi, la c.d. “rottamazione dei ruoli bis”.
Con la presente circolare riassumiamo le principali novità della sanatoria in oggetto, rispetto alla precedente di cui ci siamo occupati con la nostra precedente circolare n. 1/2017, riservandoci di fornire singolarmente i chiarimenti e gli approfondimenti relativi alle specifiche casistiche.
Rottamazione delle cartelle 2017
La rottamazione bis si applica, oltre che ai ruoli 2000-2016 per i quali non sia stata presentata istanza di adesione ai sensi del precedente D.L. 193/2016, anche ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Chi aderisce dovrà pagare l’importo del debito iscritto a ruolo al netto di sanzioni e interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Entro il 31 marzo 2018 l’Agente della Riscossione invierà al contribuente, per posta ordinaria, una comunicazione relativa alle somme che sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non sarà stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento.
Per aderire il contribuente dovrà presentare, entro il 15 maggio 2018, apposita istanza redatta su modello DA-2017.
Entro il 30 giugno 2018 l’Agente della Riscossione invierà la comunicazione con l’importo da versare ed i bollettini di pagamento, in base al numero di rate indicato dal contribuente nel modello presentato.
In particolare, il D.L. 148/2017 prevede che si possa pagare in unica soluzione (a luglio 2018) o a rate, fino ad un massimo di 5, con scadenza a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Rottamazione per le istanze respinte
I contribuenti che si sono visti respingere l’istanza presentata in data 21/04 u.s., ai sensi del D.L. 193/2016 convertito con L. 225/2016, perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, possono accedere nuovamente alla definizione agevolata, previa presentazione di apposta istanza (utilizzando il modello DA-R) entro il 15 maggio 2018.
Il D.L. n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 30 giugno 2018, le rate dei vecchi piani di dilazione scadute il 31 dicembre 2016 e non pagate.
In questi casi, l’Agente della Riscossione invierà ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione:
– entro il 30 giugno 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato;
– entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento.
Il pagamento potrà avvenire:
– in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018, per l’importo che sarà comunicato entro il 30 giugno 2018;
– in tre rate complessive di cui: le prime due rate, scadenti a ottobre e novembre 2018, copriranno l’80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, la terza ed ultima, relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute, entro febbraio 2019.
Anche in questo caso, il mancato, l’insufficiente o il tardivo versamento di quanto dovuto determineranno automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
Sanatoria e proroga della prima rottamazione
Coloro che, avendo presentato un’istanza di adesione agevolata ex D.L. n. 193/2016 convertito con L. 225/2016, non avessero pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre e/o novembre 2017, potranno mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando le rate scadute entro il prossimo 7 dicembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agente di Riscossione.
Parimenti, per chi avesse effettuato i pagamenti previsti in maniera non puntuale, la definizione agevolata è ancora valida e per non perdere i benefici previsti dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento dell’adesione alla definizione agevolata dello scorso 21 aprile.
Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall’Agente della Riscossione con la comunicazione delle somme dovute.
Inoltre, in fase di conversione del D.L. 148/2017, è stato previsto lo slittamento della rata di aprile 2018, prevista dai piani di rateazione della precedente definizione agevolata, a luglio 2018.
Per VITALEASSOCIATI
Dott.ssa Alessandra Miraglia