Le aziende che hanno inviato la domanda di accesso al Fondo Nuove Competenze possono richiedere il saldo del contributo. E’ questa la nuova funzionalità accessibile online per quanti hanno investito nella formazione e riqualifica professionale dei propri lavoratori.
Inizialmente il bando ha stabilito che le domande di contributo debbano essere presentate da tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dell’impresa entro la scadenza del 31 dicembre 2020. Il nuovo decreto – approvato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha spostato il termine al 30 giugno, sia per la sottoscrizione degli accordi che per la presentazione delle domande all’Anpal. Termine confermato dal decreto direttoriale del 17 febbraio 2021, che modifica anche i termini per la fase istruttoria e per la fase di richiesta del saldo.
SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. I contributi del Fondo sono destinati ai datori di lavoro privati con Ccnl sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati e riguardano i lavoratori dipendenti o in somministrazione per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.
La domanda di finanziamento può riguardare la singola azienda o essere cumulativa e deve essere accompagnata dal progetto per lo sviluppo delle competenze e dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati.
L’accordo deve specificare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente.
Nella prima versione della misura, gli accordi dovevano individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi, o fare riferimento allo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative. Con il nuovo decreto interministeriale a questo si aggiunge l’obbligo di allegare una valutazione personalizzata delle competenze del lavoratore, dei suoi bisogni formativi e l’attestazione degli obiettivi conseguiti.
Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione dall’Anpal, che stabilisce anche l’importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ed eroga il contributo in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.
Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’Anpal, i datori di lavoro devono concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.