
Il dado è tratto: il Superbonus 110% può essere fatto valere anche in favore di tutti i tipi di interventi edilizi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche. Un’applicazione che trovava fondamento nella presenza di over 65 e disabili negli edifici oggetto degli interventi e che, a seguito di una interrogazione parlamentare, adesso si applica a prescindere da queste clausole. L’obiettivo è permettere a tutti, disabili e non, l’accesso o l’acquisto o la locazione di un’abitazione sita in un edificio architettonicamente libero.
Nello specifico, gli interventi possono riguardare anche gli spazi non residenziali (garage, cantine etc. ) e basta il consenso della maggioranza assoluta dei condomini per ottenere il bonus.
In questo ultimo caso il massimale va calcolato su tutte le unità e ripartito solo per chi ha aderito; oltre al Superbonus 110% diretto, per l’abbattimento delle barriere architettoniche sarà possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito; sarà possibile, infine, usufruire dell’agevolazione anche nei condomini dove non sono presenti disabili o ultrasessantacinquenni per garantire a tutti l’accessibilità e l’acquisto per tutti gli appartamenti dello stabile.
Relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96mila euro. Un rafforzamento dell’incentivo per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità.