Con un recente messaggio l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla verifica della regolarità contributiva per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2020 riguardo l’esonero della quota di contribuzione delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

La decontribuzione è stata accertata dalla legge di conversione del decreto Rilancio, poi estesa dal decreto Agosto alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, integrando le risorse stanziate per l’esonero.

L’Istituto evidenzia che la sospensione contributiva comporta che l’assenza del versamento, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle relative procedure, non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco sopra indicati e confermati nell’elenco allegato al Decreto interministeriale.

Allo stesso modo, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’esposizione debitoria è esclusa da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero.

L’Inps, inoltre, chiarisce come l’esonero contributivo non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni; la categoria dei beneficiari può essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata da precisi codici Ateco; per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. L’esonero, infine, si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, mentre restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, infine, è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Homepage > Notizie > Notizie > Imprese agricole: esonero contributivo fino a giugno