I titolari e gestori di sale da gioco ed anche, più in generale, tutti i possessori di apparecchi da gioco hanno tempo fino a giovedì 16 marzo per versare l’imposta sulla loro detenzione.
Si tratta dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14 bis del Dpr 26 ottobre 1972, n.640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS.
La normativa di riferimento ha subito, nel tempo, non poche modifiche.
Ma come determinare la base imponibile dell’imposta?
L’ambito di intervento è quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha provveduto ad armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina.
Pertanto, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, gli apparecchi si considerano installati nel mese in cui l’Agenzia rilascia il nulla osta, salvo la disinstallazione dei dispositivi e la sospensione del nulla osta.
Nel caso in cui gli apparecchi sono installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta dovrà essere versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Dopo il primo marzo, si ha tempo fino a un mese per versare l’imposta di prima installazione, in base all’anno residuo.
Di seguito, si ritiene utile riportare la tabella riassuntiva, contenuta in una Circolare delle Dogane, che tiene conto delle categorie attualmente previste, le rispettive basi imponibili forfetarie e gli apparecchi da intrattenimento attualmente presenti in mercato.