L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo per usufruire, tramite modello F24, del cosiddetto Superbonus turismo, introdotto dal decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e rivolto alle imprese turistiche.
Il codice era atteso da tempo e, adesso, con la risoluzione n. 73/E del 20 dicembre 2023 è resa nota l’ “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152”, come indicato nell’oggetto della risoluzione stessa.
SUPERBONUS TURISMO. Il credito d’imposta sostiene gli interventi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture del comparto turistico, riconoscendogli fino all’80% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Occorre fare attenzione a un particolare di non poco conto: è possibile utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione e a decorrere dall’anno successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi.
Il credito, inoltre, è cedibile solo per intero ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Gli incentivi possono essere richiesti per miglioramento dell’efficienza energetica (a cui va il 50% delle risorse stanziate); riqualificazione antisismica; eliminazione delle barriere architettoniche; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; installazione di manufatti e prefabbricati; realizzazione di piscine termali; digitalizzazione e acquisto di mobili.
Occhio di riguardo per le imprese del Mezzogiorno, alle quali è destinato il 40% delle risorse.
Fonte: invitalia.it ; agenziaentrate.gov.it .
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