Al vaglio della Manovra 2024 c’è la riforma dell’Irpef. Capiamo di che si tratta.
Innanzitutto, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate (agenziadelleentrate.gov.it), l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è l’imposta dovuta dalle persone fisiche per il possesso di redditi fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni
di capitale; di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione) ed anche di lavoro autonomo, di impresa e pure “diversi” per come elencati nell’art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi. Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
L’Irpef è una imposta progressiva poiché colpisce il reddito con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito percepito. L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
L’IRPEF OGGI. Tale impostazione generale è rimasta immutata, anche a seguito delle modifiche sostanziali apportate ad aliquote e scaglioni dalla Legge di Bilancio 2022 (fonte pmi.it). Per effetto di tali modifiche, il sistema prevede quattro scaglioni di reddito con altrettante aliquote: fino a 15mila euro del 23%; da 15.000,01 a 28.000 euro, 25%; da 28.000,01 a 50.000 euro, 35%; oltre 50.000 euro, 43%.
Nel breve futuro, però, pare che si voglia porre un freno alla percentuale imponibile.
LA PROSPETTIVA DELLE PERSONE FISICHE. La riforma, infatti, vorrebbe ridurre l’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica; prevedendo anche il graduale perseguimento della equità orizzontale tramite l’applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto.
Inoltre, la Manovra 2024 vorrebbe anche prevedere la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori, mirando all’inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte (pmi.it).
LA PRESPETTIVA DELLE IMPRESE. Rimane ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate all’imposta proporzionale, prevedendo lo scomputo di quest’ultima dall’imposta personale.
Nel caso di esercizio dell’opzione, il reddito d’impresa non concorre per trasparenza alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nel periodo d’imposta di competenza, ma viene assoggettato a un diverso regime impositivo, con applicazione di un’imposta ad aliquota proporzionale allineata all’Ires.
Successivamente, nell’anno in cui avviene il prelievo dell’utile da parte dell’imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d’impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti, riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall’imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi (fiscoetasse.com).