Attività chiuse, professionisti e imprese con le mani legate. Sforzi comuni per un unico obiettivo: arrestare la pandemia. Un plauso va, quindi, fatto a tutti coloro che pongono in primo piano la salute piuttosto che il guadagno. Ma è pur vero che, in qualche modo, si deve pur andare avanti, confidando anche nelle misure Cura Italia emanate dall’apposito decreto.
E siete in tanti a scriverci, soprattutto in questo periodo, per capire in che modo siano applicabili rispetto alla vostra vita professionale le nuove linee economiche, avendo già familiarizzato con l’esistenza dell’indennizzo di €600 rivolto ad una parte di liberi professionisti), e avendo anche appreso notizie riguardo il Fondo redditi di ultima istanza, in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall’epidemia Covid-19, che ha determinato conseguenti riduzioni, sospensioni o cessazioni dell’attività lavorativa.
INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva dallo scorso 23 febbraio e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi dalla medesima data, iscritti alla gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito. L’importo è erogato dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro.
INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA). Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (eccetto l’Inps), è riconosciuta l’indennità di €600. Anche in questo caso non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro.
INCUMULABILITA’ TRA INDENNITA’. Le indennità non sono tra loro cumulabili. Ciò significa che c’è incompatibilità tra le indennità riconosciute ai Co.co.co, agli iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, del settore agricolo e dello spettacolo.
Le indennità, inoltre, non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La misura economica è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19. Nasce per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. L’obiettivo è garantire il riconoscimento a questi soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (in Gazzetta Ufficiale dal 17 marzo), sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di tale indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale e in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e rimasti esclusi dall’indennizzo di €600, come ingegneri, architetti, giornalisti, biologi, agronomi, chimici, medici e odontoiatri, avvocati, infermieri, veterinari e geometri.