20.03.20

Notizie

L’interpretazione normativa del Dl 17 marzo 2020

La presente circolare informativa intende mettere in risalto le più importanti misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e messe in campo dal Governo per fronteggiare l’emergenza.

Sarà un contributo diverso rispetto al quotidiano operare, volendo essere appositamente più ampio per dovere di responsabilità nei confronti della collettività, a cui va garantita una pluralità d’informazione.

Dei cinque titoli in cui si suddivide il decreto Cura Italia, abbiamo circoscritto l’analisi alle misure contenute nei titoli II, III e IV ovvero soffermandoci ad analizzare le misure a sostegno del lavoro; della liquidità attraverso il sistema bancario e della liquidità di famiglie e imprese.

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Riguardano la possibilità di accedere alle varie forme di cassa integrazione; le erogazioni di assegni ordinari e di solidarietà; il riconoscimento di congedi parentali e di indennità a favore dei lavoratori; l’estensione dei permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992; l’indennità a professionisti e lavoratori Co.co.co.; la proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale; la sospensione versamenti contributivi a favore dei lavoratori domestici.

Queste prestazioni sono riconosciute entro un limite massimo di spesa stabilito dal Decreto per l’anno 2020. Ciò significa che, nel momento in cui sarà raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai suddetti benefici. Occorre, dunque, presentare il prima possibile le istanze, previa valutazione del possesso dei requisiti per accedervi.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. L’articolo 19 del Decreto prevede delle misure a favore delle imprese che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali soggetti possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. L’assegno ordinario è concesso, limitatamente al suddetto periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps. I lavoratori destinatari delle suddette misure devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Trattamento ordinario d’integrazione salariale per aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria. Le aziende che alla data di entrata in vigore del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono – ai sensi dell’articolo 20 del Decreto – presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso; può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orari di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso. Ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, è riconosciuta – ai sensi dell’articolo 21 del Decreto – la possibilità di presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico), possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi. In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, l’articolo 23 del Decreto ha previsto, per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico concedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La stessa misura è prevista anche a favore dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la differenza che l’indennità riconosciuta, per ciascuna giornata indennizzabile, è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Infine, anche i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps possono beneficiare di tale forma di congedo, la cui indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età di 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. L’articolo 23 del Decreto, infine, dispone che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa alle suddette prestazione è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’articolo 24 del Decreto prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa – di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L’articolo 27 del Decreto prevede a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps, nel limite massimo di spesa stabilito dal Decreto per l’anno 2020. Ciò significa che, nel momento in cui sarà raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale. L’articolo 34 del Decreto prevede che, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. I termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi, ai sensi dell’articolo 37 del Decreto. Lo stesso articolo prevede che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. I termini di prescrizione – di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 -, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Riguardano Il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI; l’attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”; le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia. I vari istituti di credito si stanno organizzando internamente per dare attuazione alle disposizioni previste dal Decreto. Considerato che tali misure non scattano in via automatica, risulta importante contattare gli istituti di credito interessati, al fine di dare piena attuazione alle relative misure di sostegno.

Fondo centrale di garanzia PMI. L’articolo 49 del Decreto prevede che, per la durata di 9 mesi dal 17 marzo 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo centrale di garanzia alle piccole e medie imprese, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”. L’articolo 54 del Decreto prevede che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

– l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

– per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia. L’articolo 56 del Decreto prevede che le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia Imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali, con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Riguardano:

  • la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti economici operanti in specifici settori;
  • la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per imprese e professionisti c.d. minori;
  • la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per imprese e professionisti c.d. maggiori;
  • la sospensione di altri versamenti;
  • la sospensione dei termini per alcuni adempimenti fiscali;
  • il riconoscimento di un premio ai lavoratori dipendenti;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta per botteghe e negozi;
  • incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

In merito alle suddette misure, previste nel titolo IV del Decreto, occorre evidenziare che, sin dall’inizio, sono sorti non pochi problemi d’interpretazione e si sta ingenerando un po’ di confusione.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti operanti in specifici settori. L’articolo 61, a modifica ed integrazione dell’articolo 8 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, prevede la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte – di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – e cioè ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, da parte dei soggetti operanti nel settore turistico alberghiero nonché nei seguenti ulteriori settori:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome – di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 – e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per le suddette imprese, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini dei versamenti per imprese e professionisti c.d. “minori”. L’articolo 62 del D.L. dispone che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei termini dei versamenti per imprese e professionisti c.d. “maggiori”. I versamenti in scadenza al 16 marzo 2020 dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi fino al 20 marzo 2020.

 Sospensione dei termini relativi ad altri versamenti. I versamenti diversi da:    

a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza al 16 marzo 2020 sono sospesi fino al 20 marzo 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali. L’articolo 62 del D.L. dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Premio ai lavoratori dipendenti. Ai sensi dell’articolo 63 del D.L., ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta (datori di lavoro) riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione – di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa stabilito.

Credito d’imposta per botteghe e negozi. L’articolo 65 del Decreto prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e cioè al commercio al dettaglio ed alle attività di servizi alla persona quali lavanderie e servizi di pompe funebri, ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’articolo 66 del Decreto prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura – effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili ai fini Irpef, Ires e Irap.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. L’articolo 68 del Decreto, prevede la sospensione, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. La sospensione si applica anche agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa Iva all’importazione, nonché alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento emessi dagli enti locali. È differito, altresì, al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 della rata relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione”) e di quella relativa alla definizione (c.d. “saldo e stralcio”).

 

 

 

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