Il prossimo 1 agosto (il 31 luglio 2016 cade di domenica), in attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti in merito alla possibilità che tale scadenza possa usufruire della proroga al 22 agosto prevista dal D.L. 16/2012, scade il termine per la trasmissione del Modello 770/2016 Semplificato ed Ordinario, relativo al periodo d’imposta 2015.
Il Modello 770 Semplificato, deve essere inviato dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate nell’anno 2015 sui redditi di lavoro dipendente, autonomo, anche occasionale, sui redditi diversi e sulle provvigioni di agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari, mediatori ecc., i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti.
Al sostituto d’imposta è data la facoltà di separare il Modello 770 Semplificato in due parti:
– la prima contenente le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
– la seconda contenente le ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi ecc.
a condizione, però, che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- a. che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- b. che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Il Modello 770 Ordinario, deve essere inviato dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015, nonché i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.
Al fine di predisporre il Modello 770/2016, sia Ordinario sia Semplificato, quest’ultimo limitatamente ai dati relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi ecc., è necessario che entro martedì 19 luglio p.v. venga consegnata presso il nostro Studio la seguente documentazione in copia:
– tutte le certificazioni uniche relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute operate nell’anno 2015;
– tutte le certificazioni relative agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2015;
– tutti i Mod. F24 con cui sono state versate le ritenute, con specifica dei percipienti e delle fatture a fronte delle quali è stata versata la ritenuta d’acconto;
– scheda contabile 2015 “Erario c/ritenute” 1040/1038/1035;
– indicazione del codice fiscale dell’intermediario che presenterà la restante parte della dichiarazione relativa a redditi di lavoro dipendente.
Ravvedimento operoso su omesso versamento di ritenute
Si ricorda, che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, il sostituto d’imposta è ancora in tempo per sanare gli omessi versamenti di ritenute, relative al periodo d’imposta 2015.
Infatti, fin quando la violazione non sia già stata costatata o comunque non sia iniziata una qualsiasi attività di accertamento, il sostituto d’imposta può regolarizzare le omissioni mediante ravvedimento operoso, versando, in aggiunta all’imposta omessa, una sanzione pari al:
– 3,75% se il ravvedimento avviene entro l’1/08/2016;
– 4,30% se il ravvedimento avviene entro il 31/07/2017;
– 5,00% se il ravvedimento avviene oltre il 31/07/2017.
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate superiori a 150.000 euro annui
Si ricordano, infine, le responsabilità di natura penale conseguenti al mancato versamento di ritenute superiori alla soglia dei 150 mila euro annui.
Ai sensi dell’articolo 10 bis del Decreto legislativo 10/03/2000 n. 74, infatti, “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (n.d.r. 1 agosto 2016) ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.
Risulta opportuno aggiungere, che il suddetto reato si estingue se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, viene estinto integralmente mediante il pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.