Arriva la proroga dei versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Iva. Nulla di nuovo rispetto al passato, essendo che lo slittamento è ormai una prassi, ma quest’anno era richiesto a gran voce, alla luce del post Covid, che ha determinato carenza di liquidità tanto alle imprese quanto ai professionisti, e quindi anche al Fisco. Un effetto domino che non ha risparmiato nemmeno i professionisti del settore fiscale, anzi. I commercialisti hanno dovuto assistere con grande pressione i propri clienti nell’applicazione di una miriade di novità, sottraendo tempo prezioso alla redazione delle dichiarazioni fiscali. Da qui la richiesta di far slittare al 30 settembre il termine di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi.
E, come spesso avviene, si è arrivati a un compromesso. A renderlo noto è il ministero dell’Economia e delle finanze, il quale rende noto che “per tener conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il D.P.C.M. che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi”.
La proroga, però, vale solo per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario: si tratta di indicatori statistici introdotti dall’Agenzia delle entrate e che hanno l’obiettivo di auto certificare il livello di affidabilità dal punto di vista fiscale dei lavoratori autonomi e delle imprese.
Pertanto, dovrebbero essere interessati i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, trattandosi pure di soggetti per cui si applicano il regime forfetario agevolato oppure il regime fiscale di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Non dovrebbero, invece, rientrare nella proroga i soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori alle soglie di applicazione degli Isa attualmente pari a 5.164.569 euro.
SCADENZE. Le scadenze di versamento delle imposte (saldo 2019 e primo acconto 2020) derivanti dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 si distinguono in:
– scadenza “naturale”: 20 luglio;
– scadenza con maggiorazione dello 0,4%: 20 agosto.
La proroga riguarda non solo le imposte sui redditi ma anche l’Iva, mentre al momento non si dice ancora nulla riguardo le imposte sostitutive e l’Irap.
CALENDARIO. Appare così, quindi, il nuovo calendario dei versamenti e delle relative rateazioni:
– senza maggiorazione e divisibile in 5 rate:
1° rata: 20 luglio;
2° rata: 20 agosto;
3° rata: 16 settembre;
4° rata: 16 ottobre;
5° rata: 16 novembre.
– con maggiorazione dello 0,4%:
1° rata: 21 agosto;
2° rata: 16 settembre;
3° rata: 16 ottobre;
4° rata: 16 novembre.
Si resta pur sempre in attesa di conoscere il testo ufficiale della conversione in legge del decreto Rilancio.