Un bonus sotto forma di credito d’imposta per sostenere le imprese del settore tessile, moda e accessori che, a causa dell’emergenza Covid, hanno registrato un aumento delle rimanenze finali. A introdurlo è il decreto Rilancio, che lo aveva già avvallato per il 2020. Adesso, con il decreto Sostegni bis, nel 2021 si proroga e potenzia la misura.
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio sono molto ridigi. Il credito d’imposta, inoltre, è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse. Inizialmente, il tetto era stato fissato a 45 milioni di euro. Con il Sostegni bis sono stati stanziati 95 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni per il 2022.
CERTIFICAZIONE DELLE RIMANENZE. È previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti. Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
In buona sostanza, le aziende che potranno accedere al beneficio sono quelle che hanno il bilancio certificato. Le aziende non soggette, invece, all’obbligo del bilancio certificato dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali.
Le modalità di attuazione del bonus Moda, così come i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari, saranno stabiliti con successivo decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta per le rimanenze di magazzino devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
BENEFICIARI. Imprese esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (comparto Tma, cioè tessile, moda e accessori). Ad oggi, manca ancora il decreto che ne individua i beneficiari e l’esatto perimetro.
MISURA DEL CREDITO. Il credito d’imposta sarà pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Pertanto, considerato che il credito d’imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d’imposta deve essere confrontato con la media del valore registratori dei periodi d’imposta 2017-2018-2019. Solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuto il bonus moda nella misura pari al 30% di detta eccedenza.