L’art. 11, comma 2 del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, introduce, a partiredal 1° ottobre 2014, delle novità relative alle modalità di presentazione del modello F24 estendendo l’obbligo di utilizzazione del canale telematico.
I pagamenti da effettuarsi tramite modello F24 dal 1° ottobre 2014 dovranno quindi essere eseguiti secondo lo schema che segue:
– esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Home banking), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
– esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Home banking), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro;
– in forma libera, ossia in forma cartacea (presso Banche, Poste Italiane e Agenti della Riscossione) o mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Home banking) nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari o inferiore a 1.000 euro e senza utilizzo di crediti in compensazione.
A partire dal 1° ottobre 2014 pertanto:
Contenuto del modello F24 | Soggetti non titolari di partita Iva | Soggetti titolari di partita Iva |
F24 con compensazione a saldo zero | Entratel o Fisconline | Entratel o Fisconline |
F24 con compensazione e saldo a debito (indipendentemente dall’importo) | Entratel o Fisconline
Home banking |
Entratel o Fisconline
Home banking (salvo il caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA > 5.000 €) |
F24 senza compensazione e saldo a debito (con saldo finale pari o inferiore a 1.000 euro) | Cartacea
Entratel o Fisconline Home banking |
Entratel o Fisconline
Home banking |
F24 senza compensazione e saldo a debito (con saldo finale superiore a 1.000 euro) | Entratel o Fisconline
Home banking |
Si evidenzia che anche i soggetti titolari di partita Iva, nel caso di presentazione di modello F24 con saldo a zero, dovranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) mentre in precedenza potevano avvalersi dei servizi di Home banking.
Casi in cui è possibile utilizzare il modello F24 cartaceo
I versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare ad essere effettuati, come detto in precedenza, presso Banche, Poste Italiane e Agenti della Riscossione dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore ad € 1.000.
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari:
– F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.) con saldo finale superiore ad € 1.000 a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
– i contribuenti non titolari di partita Iva che alla data del 1° ottobre 2014 hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate potranno continuare ad effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori ad € 1.000 e/o utilizzando crediti in compensazione o ancora se il saldo del modello è uguale a zero;
– i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione, per tale finalità potranno continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
Sanzioni
L’utilizzo errato del canale di pagamento prescritto non è ancora sanzionato in modo esplicito dalla normativa ma si ritiene che la sanzione applicabile sia pari ad € 258 per ogni modello F24 presentato violando le regole previste.