08.03.24

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Piano Transizione 5.0: credito d’imposta per sostenibilità e sviluppo tecnologico

Nuovi scenari per le imprese e il loro sviluppo con il Piano Transizione 5.0 istituito dal decreto legge del 2 marzo 2024 n.19  , che fornisce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 2 marzo, annovera all’art. 38, l’istituzione vera e propria del Piano Transizione 5.0, con una finalità ben precisa: sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7- REPowerEU.

Il Piano prevede un’agevolazione sotto forma di credito di imposta, in misura proporzionale alle spese sostenute dalle imprese per il loro sviluppo e rientranti nel biennio 2024-2025.

È necessario, però, che le imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa – siano residenti nel territorio dello Stato ed anche che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

SPESE AGEVOLABILI. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della  produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel  territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei  consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Rientrano tra i beni agevolabili anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di  efficienza energetica, tramite la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale, decreto legge del 2 marzo 2024 n.19
Foto di Alexandre Debiève su Unsplash.

 

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