Negli ultimi mesi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rafforzato l’attenzione sulla gestione dei rischi connessi a eventi catastrofali: calamità naturali, alluvioni, terremoti, introducendo misure che collegano la stipula di una polizza assicurativa specifica alla possibilità di beneficiare di determinati incentivi e agevolazioni fiscali.
Per le imprese, in particolare quelle che operano in territori ad elevata esposizione a rischi naturali, la stipula della polizza catastrofale non è più solo una scelta prudenziale, ma un passaggio necessario per non precludersi l’accesso a strumenti di sostegno economico e fiscale.
Quali incentivi si perdono senza polizza
Le principali conseguenze per le aziende che non attivano la polizza catastrofale riguardano:
- Esclusione da contributi e agevolazioni legati a programmi di sostegno in caso di emergenze climatiche;
- Limitazioni nell’accesso a crediti d’imposta previsti per specifici investimenti in sicurezza e continuità aziendale;
- Rischio reputazionale verso stakeholder e partner, sempre più sensibili alle politiche di risk management e di resilienza aziendale;
Adeguarsi ai nuovi requisiti significa proteggere il patrimonio aziendale e assicurare la continuità operativa, garantire maggiore serenità nella pianificazione finanziaria e, al tempo stesso, preservare il diritto ad accedere a incentivi che possono risultare determinanti per la competitività.
Il nostro studio affianca le imprese nella valutazione degli obblighi normativi e nell’analisi delle opportunità fiscali connesse alla gestione del rischio.
Grazie a un approccio multidisciplinare, supportiamo le aziende nella comprensione delle implicazioni della normativa e nella definizione di piani di copertura che integrino la componente assicurativa con la pianificazione fiscale e finanziaria.
In questo contesto, la polizza catastrofale diventa un passaggio cruciale: tutela dalle calamità naturali e, al tempo stesso, condizione per accedere a incentivi fiscali e contributivi che rafforzano solidità e competitività aziendale.
Fonte: Fiscoetasse.com