Il regime forfetario costituisce sempre più la scelta preferita di imprese di piccole dimensioni e di professionisti italiani, grazie alle semplificazioni amministrative e fiscali garantite dal Governo. Tuttavia, quando si tratta di acquisti intracomunitari, ci sono alcune regole da seguire, così da evitare di incorrere in sanzioni.
In questo articolo, esploreremo in dettaglio come gestire gli acquisti intracomunitari nel regime forfetario, schiarendo eventuali dubbi a chiunque si ritrovi ad affrontare casistiche del genere.
INTRODUZIONE AL REGIME FORFETARIO
Uno dei principali vantaggi di questo regime è l’assenza di obblighi contabili complessi, il che lo rende particolarmente attraente per chi desidera concentrarsi sulla propria attività senza essere appesantito da eccessive incombenze amministrative. Tuttavia, una delle limitazioni principali è l’impossibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti: un aspetto che diventa particolarmente rilevante quando si parla di acquisti intracomunitari. In questo caso, infatti, come stiamo per vedere, si potrebbe verificare il caso in cui si diventi debitori d’imposta e dunque versare una somma, uscendo dalla regola generale del regime in questione.
Al fine di semplificare la normativa, le casistiche che si possono verificare sono state suddivise in paragrafi.
ACQUISTO DI BENI DALL’UNIONE EUROPEA: LA SOGLIA DEI 10MILA EURO
Per quanto riguarda gli acquisti di beni intracomunitari, la soglia da tenere a mente per i contribuenti in regime forfetario è di 10mila euro. Se, nell’anno solare precedente, gli acquisti intracomunitari non hanno superato questa soglia – e finché tale limite non viene superato nell’anno in corso – l’Iva è assolta nel Paese di origine dei beni, e dunque non dovuta. Per quanto riguarda gli obblighi accessori, il contribuente non dovrà registrarsi al Vies (Vat information exchange system) né compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, semplificando notevolmente la gestione fiscale complessiva.
Cosa accade se la soglia dei 10mila euro viene superata? In questo caso, gli acquisti diventano rilevanti in Italia e il contribuente dovrà adempiere a specifici obblighi fiscali. Tra questi, vi è l’iscrizione al VIES, l’integrazione della fattura con l’indicazione dell’aliquota IVA dovuta e il relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Inoltre, sarà necessario compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni del DL 331/1993.
Per completezza, è opportuno ricordare che per il calcolo di questa soglia non vanno considerati eventuali acquisti svolti da acquirenti europei relativi a mezzi di trasporto nuovi e soggetti ad accisa (Art. 38, comma 5, lettera c DL 331/93).
ACQUISTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE
Le prestazioni di servizi intracomunitarie rappresentano una casistica diversa rispetto al semplice acquisto di beni intracomunitari per il regime forfetario. Infatti, l’Iva è sempre assolta in Italia, indipendentemente dall’importo. Dunque, in questo scenario non sono contemplate soglie per far scattare gli obblighi vigenti, di seguito schematizzati.
Iscrizione al Vies – Nel caso più frequente, cioè se ci si ritrova con una partita Iva già aperta, si può richiedere l’iscrizione al Vies in qualsiasi momento tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione al Vies può essere effettuata anche all’apertura della partita Iva direttamente nel modello di apertura AA9/12, compilando il quadro I nella sezione “Operazioni intracomunitarie”.
Integrare la fattura ricevuta – La fattura va trasmessa allo Sdi, indicando l’importo del servizio ricevuto, le generalità delle parti coinvolte e l’indicazione dell’aliquota dovuta. L’importo dell’Iva a debito andrà versato entro il 16 del mese successivo tramite modello F24.
La procedura è la stessa sia per gli acquisti di beni (nel caso ci si trovi oltre soglia) sia per quelli di servizi appena mensionati, garantendo una certa uniformità nella gestione delle imposte.
CONCLUSIONI
È bene ricordare, che affinche un’acquisto di beni o servizi sia rilevante a questi fini, la ricevuta di acquisto deve contenere la partita Iva del contribuente, collegata all’esercizio del regime forfetario. Non rileva dunque, l’aquisto svolto come privato: cioè, con il solo il codice fiscale personale.
Riepilogando, rimanere al di sotto della soglia dei 10mila euro di acquisti di beni intracomunitari può ridurre notevolmente gli adempimenti burocratici, mentre per quanto riguarda i servizi la soglia è inesistente. Quindi, soprattutto nella casistica relativa all’aquisto di servizi, potrebbe essere opportuno richiedere il servizio come consumatore privato piuttosto che come soggetto con partita Iva, per evitare inutili complicazioni fiscali.